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Ora con Progetto Sicurezza Cantieri puoi redigere POS e PSC anche per palchi e fiere

07/04/2015

E' stata pubblicata la nuova versione di Progetto Sicurezza Cantieri che consente di redigere piani operativi di sicurezza e piani di sicurezza e coordinamento anche per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e per manifestazioni fieristiche. Adeguata al decreto interministeriale 22 luglio 2014, la nuova versione del software contiene anche tutti gli archivi necessari (database di rischi e lavorazioni/fasi) alla redazione dei vari documenti. Con l'occasione di questo rilascio sono stati effettuati anche miglioramenti della gestione degli archivi.
Ma vediamo nel dettaglio i contenuti del decreto che, suddiviso in due Capi, tratta:
- le attività che riguardano spettacoli musicali, cinematografici, teatrali (Capo I)
- le attività che riguardano le manifestazioni fieristiche (Capo II).

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

In base al decreto 22 luglio 2014 Art. 1, il Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV del Testo Unico di Sicurezza si applica ai fini della sicurezza dei lavoratori nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le seguenti esclusioni (di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DIM 22 luglio 2014), ovvero le attività:
a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.
L'articolo 2 ricorda invece le particolari esigenze che caratterizzano le attività di pubblico spettacolo (musicali, cinematografici, teatrali e fieristiche) fra le quali ricordiamo la possibile compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; la compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; la frequente presenza di imprese e lavoratori dì diverse nazionalità nelle aree di lavoro (etc, si veda art. 2 co 1 del DM 22 luglio 2014) e si forniscono specifiche indicazioni di adeguamento delle disposizioni del Capo I del Testo Unico al contesto lavorativo di cui trattasi.
Gli articolo 3 e 4 regolano, rispettivamente l'Applicazione del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e del Capo II (Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e lavoro in quota) del Titolo IV del TUS al settore delle attività di pubblico spettacolo.

Manifestazioni fieristiche

Il Capo II del DIM 22 luglio 2014 riguarda specificatamente le attività fieristiche, e indica i soggetti e le strutture coinvolte in queste attività (art. 5), e all'articolo 6 stabilisce che le disposizioni del sopradetto Capo si applichino, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendo-strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3, ovvero:
a) strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.
All'Articolo 7, specularmente a quanto stabilito per le attività di pubblico spettacolo, si ricordano le particolari esigenze del settore fieristico e all'Articolo 8 si regola l'Applicazione del Capo I del Titolo IV del Testo Unico, al settore fiere.